Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede
La denominazione dell’associazione è: GRAND SLAM CLUB OVIS – EUROPEAN CHAPTER” enunciabile in forma abbreviata GSCO-EC” con sede legale in via Vignale 7/E, 10132 Torino. La sede legale potrà essere modificata, con delibera dell’assemblea in sede straordinaria.
Art. 2 – Scopo
Essa ha per obiettivo la tutela e la promozione della caccia in montagna, la conservazione delle capre selvatiche e pecore selvatiche di tutto il mondo, catturate legalmente ed il rispetto della natura.
In particolare l’associazione persegue senza fini di lucro i seguenti scopi:
a) Promuovere la conservazione della fauna e dell’ambiente faunistico autoctono proprio delle diverse nazioni, regioni e zone, mediante ogni utile
iniziativa di supporto delle attività di promozione e di sviluppo della cultura ambientale e venatoria.
b) Educare appassionati e non, con la massima diffusione possibile, interessandoli ai problemi della conservazione e della salvaguardia del
patrimonio ambientale e faunistico con specifico riferimento alla coesistenza delle forme anche avanzate di tutele e l’esercizio dell’attività venatoria.
c) Diffondere la conoscenza delle norme di legge vigenti, in ambito ambientale e faunistico sul territorio nazionale, comunitario e nel resto del mondo.
Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l‘intervento dei soci e con le relazioni che questi intrattengano con istituzioni di ogni genere legalmente costituite, anche operanti nel medesimo ambito sia di natura privata che pubblica, ed operanti a livello amministrativo internazionale, nazionale e locale.
Al fine di raggiungere detti scopi l’associazione potrà:
- organizzare corsi di tiro e corsi di caccia, gare sportive con arco, pistole e fucili a canna rigata o liscia.
- organizzare convention, incontri ed eventi di carattere venatorio
- organizzare concorsi dei migliori trofei cacciati
- organizzare in occasione delle convention offerte di caccia
Ai fini sociali l’associazione potrà avviare campagne straordinarie di raccolte di fondi per il perseguimento di obiettivi particolari ricompresi nell’ambito degli scopi sociali, con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l’associazione, adotterà ogni utile iniziativa per garantire la trasparenza delle operazioni, in relazione alle quali redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.
Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà successivamente utilizzato per le finalità dichiarate per le quali la raccolta abbia avuto luogo come a titolo esemplificativo interventi di ripopolamento, reinserimento di specie autoctone, creazione di riserve od ambienti protetti ed altri ancora.
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è indeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell‘assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Domanda di ammissione
Per divenire soci dovrà essere redatta apposita domanda che dovrà in seguito essere accettata dal Consiglio Direttivo che ne vaglierà la richiesta e nel caso di diniego non sarà tenuto a motivarlo. All’atto dell’accoglimento della domanda di associazione al GSCO-EC questa iscriverà d’ufficio il socio all’Associazione madre americana (GSCO).
La domanda di iscrizione conseguentemente vale quale assenso al trattamento e trasmissione dei dati personali necessari all’iscrizione stessa.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, le persone fisiche purché capaci di intendere e di volere oltre che nel pieno godimento dei diritti civili e politici.
Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto “inter-vivos” né in alcun altro modo.
Le adesioni effettuate ed accolte avranno durata annuale (365 giorni) dal giorno del pagamento della quota associativa. La qualifica di socio decadrà, decorsi 60 giorni successivi alla scadenza, se non si è provveduto al rinnovo della quota associativa. In caso di rinnovo anticipato rispetto alla scadenza, questa verrà prorogata di un anno rispetto alla scadenza.
Art. 5 – Categorie di soci
Nell’ambito della Associazione si potranno distinguere diverse categorie di soci ed in particolare: soci ordinari, soci benemeriti, honorary life member, soci sovventori, soci a vita.
a) I soci ordinari si intendono quelli che siano oggetto di ammissione ad opera del Consiglio Direttivo in sede di deliberazione di apposita domanda.
b) I soci benemeriti saranno nominati tali per provvedimento insindacabile del Consiglio Direttivo a fronte di particolari meriti di carattere generale connessi all’oggetto sociale dell’associazione che ne abbiano determinato condizioni soggettive di particolare distinzione, essi saranno esonerati al versamento della quota annuale per la durata in carica del consiglio direttivo che li ha nominati.
c) Honorary Life Member (esenti dal versamento della quota sociale in quanto già Life Member di OVIS – USA). La carica verrà designata dal consiglio direttivo per quei soci già Life Member USA che si siano distinti per azioni, servizi o status complessivo nel mondo della caccia internazionale.
d) I soci sovventori saranno coloro che provvedano ad assumere a proprio carico l’onere del versamento una tantum, a più riprese, ovvero a cadenza periodica di somme per il perseguimento degli scopi sociali.
e) I soci a vita sono coloro che all’atto dell’iscrizione o successivamente versino una tantum la somma determinata dal Consiglio Direttivo ad integrale soddisfazione di ogni futuro obbligo per oneri associativi, così prendendo parte senza soluzione di continuità alla vita associativa fino a che non venga ad esistenza una della cause di cessazione del rapporto associativo previste dal presente statuto.
Alla condizione di Socio a Vita sono connessi alcuni diritti e doveri specificamente menzionati nel presente atto che saranno ove necessario oggetto di dettagliata definizione nell’ambito e per effetto delle delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Quota Associativa
L’ammontare delle quote associative vengono stabilite dal consiglio direttivo che potrà rivederli quando lo riterrà necessario.
Art. 7 – Diritti dei soci
Tutti i soci godono al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) Dimissione volontaria;
b) Morte del socio;
c) Morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del rapporto associativo.
Rileverà a tale proposito tra l’altro l’aver riportato in Italia o all‘estero condanne definitive per reati dolosi contro l’ambiente e contro il patrimonio faunistico. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere preceduto dalla convocazione del socio interessato che avrà la possibilità in contradditorio alla disamina degli addebiti.
In pendenza della ratifica da parte del consiglio direttivo il socio resterà sospeso dall’esercizio di tutti di diritti connessi alla qualità di socio.
Art. 9 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il Presidente e il Vicepresidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori Contabili e/o Tesoriere.
Art. 10 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 11 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 12 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma o posta elettronica.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura, provvedere alla nomina delle cariche sociali. Spetta all’assemblea straordinaria deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.
Alla convocazione delle assemblee provvede il Presidente del Consiglio Direttivo su propria iniziativa, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo ovvero allorché ne facciano motivata richiesta un numero non inferiore al 30% (trenta per cento) dei soci iscritti al momento della richiesta stessa.
Art. 13 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 14 – Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
Art. 15 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove). Nel proprio ambito il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito e compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio direttivo siano chiamati in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, gli stessi dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Art. 17 – Convocazione direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza rispetto di alcuna formalità.
Art. 18 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Collegio dei Revisori contabili se nominato e all’Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) determinare le quote associative.
Art. 19 – Il bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art. 20 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza con ogni potere di rappresentanza nei confronti di tutti i terzi ivi comprese le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado.
A questi compete l’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo ed ove non ve ne sia necessità compete porre in essere gli atti necessari a garantire l’operatività dell’associazione nel perseguimento degli scopi sociali.
Art. 21 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 22 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
Art. 23 – Il Collegio dei revisori contabili
E’ facoltà dell’Assemblea dei soci di nominare il Collegio dei Revisori Contabili, che sarà composto da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea stessa, e nel proprio ambito sarà eletto il Presidente.
Il Collegio dei Revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economicofinanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l ‘ approvazione.
Il Collegio dei Revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; le stesse funzioni saranno espletate, in caso di assenza di nomina di detto organo, dal Tesoriere.
Art. 24 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno.
Art. 25 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi e da ogni altro iniziativa che risulti utile a dotare finanziariamente l’associazione al fine del perseguimento dell’oggetto sociale.
Art. 26 – Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, anche all’estero. Le decisioni relative alla apertura e chiusura di sezioni locali compete al Consiglio direttivo che si determinerà in merito motivatamente, fissando anche le attribuzioni delle sezioni locali e la disciplina specifica delle medesime che in ogni caso dipenderanno sia sotto il profilo decisionale che operativo dalla sede e dagli organi centrali dell’associazione GSCO-EC, restando esse prive di qualunque autonomia ed essendo finalizzate in via esclusiva ad agevolare i compiti operativi dell’associazione ed ei suoi organi centrali. Le decisioni del Consiglio direttivo in merito sono discrezionali e dovranno essere in sintonia con le strategie di sviluppo dell’associazione stessa. Le delibere in merito saranno prese con le medesime maggioranze di cui sopra salva sempre la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Art. 27 – Rappresentanti Nazionali
Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di rappresentanti nazionali selezionati tra i soci per l’assegnazione a livello locale delle determinazioni del Consiglio stesso.
Le attribuzioni specifiche saranno espresse nello specifico atto di nomina ed essi
potranno in qualunque momento essere revocati anche per mere ragioni di
opportunità in attuazione delle strategie di attività del consiglio stesso.
Art. 28 – Controversie e Collegio arbitrale
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo
all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20
(venti) giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in
cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza,
indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio
di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente
punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha
promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Torino.
L’arbitrato si intende rituale, avrà sede in Torino, ed il collegio giudicherà secondo
diritto.
Art. 29 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria, con l‘approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L‘assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
Art. 30 – Legge applicabile
L‘associazione ed i diritti e doveri degli associati indipendentemente dalla
nazionalità di questi ultimi sono soggetti esclusivamente alla legge italiana con
esclusione di ogni altra.
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